Documento di Ammissione

Termini e Condizioni

Per poter leggere o scaricare il Documento di Ammissione riportato nella presente sezione del sito web (il “Documento di Ammissione”) è necessario leggere e accettare l’informativa di seguito riportata.
Mediante l’accettazione della presente informativa si accetta di essere soggetti ai termini e alle condizioni di seguito riportati, che potrebbero essere modificati o aggiornati e per tale ragione dovranno essere letti integralmente ogni volta che si intende leggere o scaricare il Documento di Ammissione.
Il Documento di Ammissione è stato predisposto per ottenere l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie (le “Azioni”) emesse da BioDue S.p.A. (la “Società”) sul AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (“AIM Italia”), un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il Documento di Ammissione è stato redatto ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia e non costituisce un prospetto di offerta ai sensi degli artt. 94 e ss. del d.lgs 58/1998.

Il Documento di Ammissione è accessibile soltanto da soggetti che:

· sono residenti in Italia e che non sono domiciliati, né comunque si trovano attualmente negli Stati Uniti d’America, Australia, Giappone, Canada, nonché in qualsiasi altro Paese in cui la diffusione del Documento di Ammissione e/o di tali informazioni richieda l’approvazione delle competenti Autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti locali (“Altri Paesi”);

· non sono “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato.
Alle “U.S. Person” nel senso sopra indicato è preclusa ogni possibilità di memorizzazione e salvataggio temporanei o duraturi del Documento di Ammissione. Le informazioni contenute nel Documento di Ammissione non possono essere copiate o inoltrate. Per nessuna ragione e in nessuna circostanza è consentito far circolare, direttamente o tramite terzi, il Documento di Ammissione al di fuori dell’Italia, in particolare negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone, in Canada o negli Altri Paesi, né distribuire il Documento di Ammissione a persone non residenti in Italia.

La Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, definisce quale “U.S. Person”:
(1) ogni persona fisica residente negli Stati Uniti;
(2) le “partnerships” e le “corporations” costituite ed organizzate secondo la legislazione vigente negli Stati Uniti;
(3) ogni proprietà i cui amministratori o gestori siano una “U.S. Person”;
(4) i trust il cui trustee sia una “U.S. Person”;
(5) ogni agenzia, filiale o succursale di un soggetto che abbia sede negli Stati Uniti;
(6) i conti di carattere non discrezionale (“non-discretionary accounts”);
(7) altri conti simili (eccetto proprietà o trust), gestiti o amministrati fiduciariamente per conto o a beneficio di una “U.S. Person”;
(8) le “partnerships” e le “corporations” se (i) costituite ed organizzate secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione straniera; e (ii) costituite da una “U.S. Person” con il principale obiettivo di investire in titoli non registrati ai sensi del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, salvo che siano costituite o organizzate e possedute da investitori accreditati (secondo la definizione contenuta nel Rule 501(a) dello United States Securities Act del 1933) che non siano persone fisiche, proprietà o trusts.


    Ultimo aggiornamento: Luglio 15th, 2019 at 8:06 am

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